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Sez. 2, Sentenza n. 7411 del 14/05/2003 (Rv. 563028 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione di parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità ex officio - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563028-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinunzia alla prescrizione costituisce oggetto di una difesa, e non di un'eccezione in senso stretto, cosicché la parte che allega la rinunzia della controparte alla eccepita prescrizione ha solo l'onere di allegare i fatti dai quali tale rinunzia risulta e, trattandosi di fatti che, se vi sono stati, hanno reso inopponibile la intervenuta prescrizione, il giudice deve tenerne conto, quando risultino dal processo, perché a tale inopponibilità consegue l'infondatezza della eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)