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Sez. 2, Sentenza n. 963 del 07/02/1996 (Rv. 495749 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezioni in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495749-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e pertanto, può essere presa in esame dal giudice anche "ex officio" senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché, i fatti sui quali l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)