Sez. 1, Sentenza n. 19547 del 02/04/2004 Cc. (dep. 27/04/2004) Rv. 227983 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese anticipate dallo Stato - Competenza - Riparto tra giudice civile e penale - Criteri.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
Il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilistica ed è regolato dal codice di procedura penale, solo ove si faccia questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo, nel qual caso l'interessato può azionare la procedura d'incidente di esecuzione; mentre la contestazione, concernente singole causali di spesa e relativo ammontare, cioè le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal codice di rito civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)