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Sez. 1, Sentenza n. 9751 del 30/05/1979 Ud. (dep. 16/11/1979) Rv. 143432 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143432-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*

Il vigente ordinamento processuale prevede normalmente il doppio grado di giurisdizione di merito, ma al di fuori dei casi eccezionali espressamente contemplati dalla legge - quale quello di cui al nuovo testo dell'art 538 cod proc pen - il giudizio di Cassazione non e configurato come un terzo grado di giurisdizione di merito, ne tale puo divenire surrettiziamente attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art 524 n 2 in relazione all'art 475 n 3 del codice di procedura penale. Infatti gli accertamenti e gli apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito sia pervenuto attraverso la valutazione delle prove, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimita e non possono essere investiti dalla censura di Mancanza o contraddittorieta della motivazione, solo perche contrari agli assunti del ricorrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)