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Sez. L, Sentenza n. 3938 del 09/07/1979 (Rv. 400400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTENUTO - PENDENZA O CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON L'INTERPOSTO - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTENUTO - PENDENZA O CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON L'INTERPOSTO - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*

La novazione legale del rapporto di lavoro in ipotesi nelle quali un soggetto fittizio figura come datore di lavoro, mentre le prestazioni di lavoro sono effettivamente utilizzate a favore di altro soggetto, che, a norma della legge n 1369 del 1960, si verifica con la sostituzione soggettiva dell'interponente all'interposto e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell'imprenditore reale, opera, quando il rapporto sia ancora pendente al momento in cui la sostituzione legale e richiesta, nel senso della continuita mediante l'attribuzione all'interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall'interposto fin dall'inizio delle prestazioni di lavoro a favore del primo; mentre, quando il rapporto con l'interposto sia cessato senza che il lavoratore abbia fatto valere la novazione legale al momento in cui l'imprenditore fittizio ha manifestato il recesso, opera nel senso che non si puo produrre la continuita del rapporto mediante la reviviscenza di esso nei confronti dello imprenditore reale, ma che non si possono omettere gli effetti gia verificatisi limitatamente al rapporto gia svolto e cessato, ben potendo operare la sostituzione legale ora per allora, purche non siano decorsi i termini di prescrizione.*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)