Sez. L, Sentenza n. 1898 del 22/03/1984 (Rv. 433971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE EFFETTIVA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA SOGGETTO DIFFERENTE DA QUELLO FIGURANTE COME DATORE DI LAVORO - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENTE SOSTITUZIONE SOGGETTIVA DELL'INTERPONENTE ALL'INTERPOSTO - SOSTITUZIONE OGGETTIVA - CONTENUTO - RECESSO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE FITTIZIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE EFFETTIVA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA SOGGETTO DIFFERENTE DA QUELLO FIGURANTE COME DATORE DI LAVORO - NOVAZIONE LEGALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENTE SOSTITUZIONE SOGGETTIVA DELL'INTERPONENTE ALL'INTERPOSTO - SOSTITUZIONE OGGETTIVA - CONTENUTO - RECESSO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE FITTIZIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, nel vietare tutte le forme negoziali indirette nelle quali un soggetto figura come datore di lavoro mentre le prestazioni lavorative sono effettivamente utilizzate da altro soggetto, prevede la novazione legale del rapporto mediante la sostituzione soggettiva dell'interponente all'interposto e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell'imprenditore reale. Tale sostituzione opera sul rapporto esistente e, pertanto, ove questo sia ancora pendente al momento della domanda con cui l'interposizione è fatta valere, se ne verifica la continuità mediante l'attribuzione all'interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall'interposto fin dall'inizio delle prestazioni di lavoro a favore del primo con il contenuto economico e normativo dei contratti propri dello imprenditore reale. Ai fini suddetti, il rapporto con l'interponente non può considerarsi definitivamente cessato qualora il lavoratore, al momento in cui l'imprenditore fittizio ha manifestato il recesso, abbia proposto la prescritta impugnativa nei modi e nei termini delle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970, se ed in quanto applicabili. (V 3938/79, mass n 400400; (Conf 3004/79, mass n 399342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1235, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)