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Sez. L, Sentenza n. 3686 del 19/06/1985 (Rv. 441272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - NOVAZIONE EX LEGE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DA PARTE DELL'APPALTATORE FITTIZIO - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO ALLA REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'IMPRENDITORE REALE - INVITO DELL'APPALTATORE FITTIZIO A RIPRENDERE IL LAVORO E NUOVO LICENZIAMENTO PER INOTTEMPERANZA A DETTO INVITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - NOVAZIONE EX LEGE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DA PARTE DELL'APPALTATORE FITTIZIO - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO ALLA REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'IMPRENDITORE REALE - INVITO DELL'APPALTATORE FITTIZIO A RIPRENDERE IL LAVORO E NUOVO LICENZIAMENTO PER INOTTEMPERANZA A DETTO INVITO - IRRILEVANZA.*

L'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, col fatto di stabilire che in caso di appalto di mere prestazioni di lavoro - vietato dal primo comma dello stesso articolo e quindi nullo per illiceità della causa - i prestatori di lavoro sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la loro prestazione, comporta una novazione ex lege del rapporto nel senso che al datore di lavoro fittizio si sostituisce lo imprenditore reale con conseguente ricezione del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dei dipendenti propri di quest'ultimo. Pertanto il lavoratore che abbia fatto valere la novazione legale ex art. 1 citato al momento in cui sia stato licenziato dall'appaltatore fittizio promuovendo vittoriosamente impugnativa giudiziale del recesso, ha diritto di essere reintegrato alle dipendenze dell'imprenditore reale che non è liberato dall'invito rivolto dall'appaltatore fittizio al lavoratore medesimo di riprendere il servizio e senza che influenza alcuna possa spiegare sul rapporto così novato il successivo nuovo licenziamento intimato dall'appaltatore fittizio al lavoratore per non aver ottemperato all'invito predetto. (V 1359/83, mass n 426163; (V 3938/79, mass n 400400; (V 3004/79, mass n 399342; (Conf 1898/84, mass n 433971).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)