Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 29/10/2005 (Rv. 584646 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Necessità dell'indicazione dell'importo massimo garantito - Invalidità della preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione dalla garanzia - Valutazione del comportamento della banca - Nuove concessioni di credito al debitore principale - Consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA
In tema di fideiussione per obbligazioni future, pur in presenza di una clausola di dispensa della banca beneficiaria della garanzia dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, l'operatività della garanzia rimane esclusa qualora il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e ciò sia in relazione agli adempimenti imposti dall'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., imponendo l'indicazione dell'importo massimo garantito ed escludendo la validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia), sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)