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Sez. 4, Sentenza n. 1506 del 22/10/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258483 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Prova del risultato riparativo - Necessità - Doveri del giudice.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258483-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento penale per lesioni colpose trattato davanti al giudice di pace, è onere del giudice compiere ogni possibile indagine al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in quanto detti elementi risultano essenziali per la statuizione relativa all'applicazione nei confronti dell'imputato della causa di non punibilità prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)