Sez. 4, Sentenza n. 41043 del 24/09/2008 Ud. (dep. 03/11/2008) Rv. 241328 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento operato dall'assicurazione - Rilevanza.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, non è necessario che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, assumendo rilevanza anche il risarcimento integrale effettuato dalla compagnia con la quale quest'ultimo si era assicurato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)