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Sez. 5, Sentenza n. 12736 del 26/02/2009 Cc. (dep. 23/03/2009) Rv. 243337 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Presupposti di operatività - Valutazione del giudice sull'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243337-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)