Sez. 4, Sentenza n. 21445 del 10/04/2006 Ud. (dep. 21/06/2006) Rv. 234570 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Incidente con danno alla persona - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)