Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 10/01/2003 Ud. (dep. 19/02/2003) Rv. 223966 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Reato di fuga - Punibilità a titolo di dolo - Danno alla persone - Consapevolezza - Necessità - Configurabilità del dolo eventuale.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE
Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 commi 6 e 7 cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)