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Sez. 3, Sentenza n. 72 del 11/01/1989 (Rv. 461309 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - INDEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461309-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - INDEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

Il foro convenzionale, ancorché esclusivo, non da luogo ad una ipotesi di Competenza territoriale inderogabile, configurabile solo per espressa previsione di legge, e, quindi, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, deve ritenersi suscettibile di modificazione per ragioni di connessione, ivi compresa quella del cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.. (nella specie la S.C. ha riconosciuto la connessione oggettiva idonea a derogare alla Competenza territoriale nel caso di due convenuti in giudizio in base a titoli diversi ma funzionalmente collegati, quali un contratto di permuta di veicoli ed un contratto di leasing finanziario per pagare il relativo saldo). (Conf 4143/85, mass n 441669; (Conf 3633/80, mass n 407489; (Conf 1501/78, mass n 390874).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)