Sez. 3, Sentenza n. 23656 del 26/05/2011 Ud. (dep. 13/06/2011) Rv. 250487 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Inizio e esecuzione lavori in assenza di autorizzazione - Omessa denuncia - Natura istantanea dei reati - "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione - Individuazione.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
Il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la loro natura istantanea.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)