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Sez. U, Sentenza n. 18 del 14/07/1999 Cc. (dep. 23/07/1999) Rv. 213933 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa per le costruzioni in zone sismiche - Reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974 - Hanno natura di reati istantanei.
Stato
decisa il 1999-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213933-01

EDILIZIA - IN GENERE

I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)