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Sez. 3, Sentenza n. 3351 del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227396 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zone sismiche - Disposizioni di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura di reati istantanei.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227396-01

EDILIZIA - IN GENERE

I reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del T.U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), previsti per le costruzioni in zone sismiche, e relativi all'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio lavori, che hanno sostituito i precedenti artt. 17, 18 e 20 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)