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Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 31/08/1984 (Rv. 436639 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - FIDEIUSSIONE GENERICAMENTE PRESTATA IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI DEL DEBITORE PRINCIPALE, COMPRESE QUELLE FUTURE ED EVENTUALI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436639-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - FIDEIUSSIONE GENERICAMENTE PRESTATA IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI DEL DEBITORE PRINCIPALE, COMPRESE QUELLE FUTURE ED EVENTUALI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La fideiussione, genericamente prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore principale, ivi comprese quelle future ed eventuali non ancora venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia, non può ritenersi affetta da nullità, per difetto del requisito della determinabilità del suo oggetto, tenuto conto che nel negozio fideiussorio, non presupponente l'attualità dei debiti garantiti, il suddetto requisito resta soddisfatto dalla predisposizione di criteri che rendano individuabili i debiti garantiti, come quello del riferimento agli obblighi derivanti da operazioni incluse nell'ambito della attività bancaria del creditore garantito. (V 615/79, mass n 396759; (V 1631/75, mass n 375233).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)