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Sez. 3, Sentenza n. 615 del 27/01/1979 (Rv. 396759 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI PRESENTI O FUTURE DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - NULLITA PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396759-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI PRESENTI O FUTURE DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - NULLITA PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*

Non sussiste nullita del contratto di fidejussione per indeterminatezza dell'oggetto, allorche la garanzia sia prestata per tutte le obbligazioni presenti o future del debitore nei confronti di una banca, essendo in tal caso l'oggetto della fidejussione, quanto ai debiti futuri, determinabile per relationem, con riferimento all'obbligazione principale assunta verso la banca dal debitore garantito. Infatti, per il principio di progressiva integrabilita del contratto, espresso nell'art 1349 cod civ, la Determinazione dell'oggetto della fidejussione ben puo essere operata, in un momento successivo al suo sorgere, dalla volonta del creditore e insieme di un terzo, mentre la possibilita di arbitrio della banca e limitata dalle norme che regolano la sua attivita e dall'identificabilita dell'oggetto della fidejussione sulla base della normale attivita di essa. (Conf 1631/75, mass n 375233).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)