Sez. 2, Sentenza n. 360 del 30/01/1975 (Rv. 373600 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice puo dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ma deve fornire adeguata giustificazione del suo dissenso valutando gli argomenti sui quali il consulente ha fondato il suo parere e dimostrandone l'erroneita o l'insufficienza; in caso contrario, si determina un vizio omissivo della motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducibile in Cassazione. (V 1725/73, mass n 364665; 2710/71, mass n 353875; (V 3872/69, mass n 344236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)