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Sez. L, Ordinanza n. 9 del 21/01/1989 (Rv. 461483 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE - ART. 13, QUARTO E QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 12 APRILE 1962 N. 1338 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461483-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE - ART. 13, QUARTO E QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 12 APRILE 1962 N. 1338 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 13, commi quarto e quinto della legge 12 agosto 1962 n. 1338, interpretato nel senso che il lavoratore, ai fini della Costituzione della rendita vitalizia, debba provare con documenti di data certa non solo l'esistenza del rapporto di lavoro ma anche la durata dello stesso e la misura della retribuzione percepita, è sospettabile d'illegittimità costituzionale, in riferimento al combinato disposto degli artt. 24, commi primo e secondo, 3, commi primo e secondo, e 38, commi secondo e quarto, cost., traducendosi la rigorosità del detto regime probatorio (peraltro esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1984) in una irragionevole e grave compressione della garanzia prevista dal citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 in favore del lavoratore. (V 8291/87, mass n 455887; (V 5805/87, mass n 454198; (V 1807/87, mass n 451171; (V 2841/86, mass n 445878; (V 3853/84, mass n 435806; (V 1283/84, mass n 433423).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 3 com. 2, Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 38 com. 2, Costituzione art. 38 com. 4, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)