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Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 (Rv. 587111 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della p.a. - Necessità - Limite temporale - Esecuzione delle prestazioni - Fattispecie in tema di appalto di opera pubblica.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587111-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 339, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)