Sez. 3, Sentenza n. 16677 del 26/11/2002 (Rv. 558726 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione dell'immobile all'uso convenuto - Mancanza - Conseguenze - Domanda di riduzione del canone - Legittimità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA
La mancanza della concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione all'uso pattuito dell'immobile locato (nella specie, mancanza di concessione commerciale per essere il bene adibito a destinazione artigiana) rientra tra i vizi che, diminuendo in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso predetto, possono legittimare il conduttore alla richiesta di (risoluzione del contratto ovvero) riduzione del canone (come nella specie), ai sensi dell'art.1578 cod. civ.. Sufficiente ad integrare il vizio "de quo" deve, peraltro, ritenersi anche il semplice stato di obbiettiva incertezza sulla condizione urbanistica dell'immobile locato, che può rappresentare, anche da solo, una qualità negativa incidente, per le difficoltà frapposte dall'autorità amministrativa (allegando la necessità di licenze, permessi o autorizzazioni), sull'effettiva fruibilità del bene conformemente all'uso pattuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)