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Sez. L, Sentenza n. 4986 del 19/07/1983 (Rv. 429860 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429860-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*

Il divieto di nuove eccezioni in appello, stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, cioè concernenti questioni riservate al potere dispositivo delle parti e non si estende alle eccezioni in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda. (V 5804/81, mass n 416516; (Conf 2805/80, mass n 406561; (Conf 4106/79, mass n 400609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)