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Sez. 1, Sentenza n. 13245 del 16/06/2011 (Rv. 618270 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE | Annullamento in sede giurisdizionale dei d.m. Finanze 20 luglio 1990 e 2 marzo 1998 - Pretesa dell'Amministrazione di maggior canone basata in via diretta sull'art. 12 del d.l. n. 90 del 1990 - Infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618270-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE

In tema di utilizzo dei beni immobili demaniali, l'annullamento in sede giurisdizionale, da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e con effetto "erga omnes", dei decreti del Ministero delle Finanze del 20 luglio 1990 e del 2 marzo 1998 - i quali, in attuazione dell'art 12 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno determinato la misura del canone dovuto dal privato per l'escavazione in terreni demaniali di materiali limo-sabbiosi, necessari per l'esecuzione di opere pubbliche - comporta l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione relativa al pagamento di una maggior somma rispetto a quella pattiziamente convenuta fra le parti, non potendo essa basarsi sull'art. 12 del citato decreto legge, dal momento che l'integrazione regolamentare, cui il legislatore ha demandato il compito di completare, con normazione secondaria, la disciplina di fonte primaria, è condizione di applicabilità di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DM Finanze 20/07/1990, DM Finanze 02/03/1998, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 12 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)