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Sez. 2, Sentenza n. 22972 del 16/02/2018 Ud. (dep. 22/05/2018) Rv. 273001 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di pubblico dipendente - Aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273001-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalità di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 9, Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)