Sez. 5, Sentenza n. 40848 del 21/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 231012 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Pubblico dipendente che fa timbrare da terzi il proprio cartellino segnatempo - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa da p.u. in atti pubblici) e non quello di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la condotta del dipendente pubblico (nella specie presso la Soprintendenza archeologica regionale) che faccia timbrare da terzi il proprio cartellino segnatempo, in quanto, anche a seguito del D.Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha "privatizzato" il rapporto di pubblico impiego, detta attestazione rileva non solo ai fini del rapporto di lavoro ma anche a finalità di rilievo pubblico, essendo preordinata ad attestare la certezza dello svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti e, pertanto, presuppone la qualifica di pubblico ufficiale. (Contrasto segnalato con rel. n. 44 del 2004).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)