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Sez. 5 - , Sentenza n. 19981 del 01/04/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 277243 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di valutazione - Riferimento alla diminuzione globale verificatasi nella massa attiva - Necessità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277243-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante facendo solo riferimento all'ammontare del passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)