Sez. 5, Sentenza n. 5300 del 16/01/2008 Ud. (dep. 01/02/2008) Rv. 239118 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di valutazione - Riferimento alla diminuzione non percentuale ma globale verificatasi nella massa attiva - Ricostruzione in dettaglio dell'entità dell'attivo - Necessità - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti; né è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)