Sez. 5, Sentenza n. 12330 del 02/11/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272663 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di valutazione - Riferimento alla diminuzione globale verificatasi nella massa attiva - Necessità - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)