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Sez. L, Sentenza n. 13119 del 08/09/2003 (Rv. 566661 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Dirigente di aziende industriali - Ricongiunzione periodi contributivi - Utilizzabilità ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva - Ammissibilità - Utilizzabilità ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile - Esclusione - Necessità di far riferimento al solo periodo coperto da versamenti presso l'Inpdai - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566661-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 (che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI la facoltà di chiedere il riconoscimento di altri periodi contributivi), e del regolamento delegato 7 luglio 1993, il trasferimento contributivo è valido ai fini di conseguire una maggiore anzianità assicurativa, ma non già ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, da individuare esclusivamente in quella coperta da contribuzione Inpdai; ne consegue che per calcolare i migliori cinque anni, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, occorre tener conto solo di quelli coperti da contribuzione Inpdai, e non anche di quelli nei quali risultano versamenti presso altre gestioni assicurative, utili ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)