diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1023 del 27/01/1993 (Rv. 480502 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere | Lavoratori marittimi - Anzianità contributiva - Maggiorazione convenzionale ex art. 26 legge n. 413 del 1984 - Aventi diritto - Lavoratori passati al sistema della contribuzione unica per il conseguimento della qualifica di dirigente - Anzianità contributiva - Maggiorazione convenzionale - Inapplicabilità - Contributi integrativi versati alla Cassa Nazionale per la previdenza marinara - Ripetibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480502-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere

Il beneficio della maggiorazione convenzionale nella misura del 30 per cento dell'anzianità contributiva, previsto, relativamente al periodo soggetto al regime di doppia contribuzione (alla "Gestione speciale" della soppressa Cassa Nazionale per la previdenza marinara ed all'Assicurazione Generale Obbligatoria), dall'art. 26 della legge 26 luglio 1984, n. 413 in favore dei marittimi poi passati - con decorrenza dall'1 gennaio 1980, per effetto della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - al sistema della contribuzione unica presso la sola A.G.O., non trova applicazione nei riguardi di quei lavoratori per i quali siffatto passaggio sia avvenuto, non in applicazione delle disposizioni della testè citata legge relativa al riordino della previdenza marinara, con la contestuale prosecuzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. - quale ente gestore della detta assicurazione generale -, ma per conseguimento della qualifica di dirigente, con correlativa iscrizione obbligatoria presso l'INPDAI, dovendo, inoltre, escludersi che siffatta inapplicabilità del menzionato beneficio comporti il diritto dell'assicurato alla restituzione dei contributi integrativi versati alla gestione speciale e senza che ciò comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Riferimenti normativi: Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)