Sez. 4, Sentenza n. 1678 del 26/01/1984 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162790 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DELITTI COLPOSI - CONTESTAZIONE GENERICA DELLA COLPA - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE ANCHE DI ELEMENTI SPECIFICI DELLA COLPA - SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 477 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DELITTI COLPOSI - CONTESTAZIONE GENERICA DELLA COLPA - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE ANCHE DI ELEMENTI SPECIFICI DELLA COLPA - SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 477 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Il divieto di mutazione dell'accusa, che la legge sanziona a pena di nullità, riguarda non già il precetto applicabile, ma il fatto che costituisce la sostanza dell'imputazione, poiché ciò di cui l'imputato è chiamato a rispondere non è la violazione astratta di una norma, bensì una condotta positiva o negativa ritenuta penalmente perseguibile e, pertanto, solo gli estremi concreti di detta Azione debbono essere contestati al prevenuto. In tema di delitti colposi, la contestazione generica della colpa comprende tutte le ipotesi previste dall'art. 43 cod. pen. e consente al giudice di accertare, nell'ambito di tali ipotesi, gli elementi generici e specifici in cui la colpa si concreta e, di conseguenza, non ricorre la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen., perché non V'è alcuna mutazione del fatto contestato, quando nel decreto di citazione, siano stati contestati oltre la colpa generica anche elementi specifici di colpa, mentre, nella sentenza, sia stato ritenuto che la causa dell'evento era da ricercarsi anche in altri e diversi elementi specifici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)