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Sez. 1, Sentenza n. 10361 del 19/10/1998 (Rv. 519867 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Mancata riproposizione dell'eccezione di prescrizione nelle conclusioni definitive - Rinuncia tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519867-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA

La mancata, espressa riproposizione, nelle conclusioni definitive, dell'eccezione di prescrizione non costituisce elemento sufficiente a far presumere la rinuncia tacita a tale eccezione, la quale si rende ravvisabile, invece, solo in presenza di una condotta processuale del debitore che possa dirsi assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)