Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 04/03/1994 (Rv. 485585 - 01)
Prescrizione civile - Rinunzia - Forma | Rinuncia tacita - Presupposto - Accettazione della discussione nel merito della pretesa del creditore e trattative relative ad una transazione o ad un bonario componimento della lite - Rinuncia tacita - Configurabilità - Esclusione.
Prescrizione civile - Rinunzia - Forma
La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e, cioè, che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione maturata; ne consegue che non implica rinuncia la mera accettazione della discussione nel merito della pretesa del creditore o l'avere avviato, promosso o, comunque, intavolato trattative al fine di una transazione o di un bonario componimento della lite pendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)