Sez. 1, Sentenza n. 12696 del 29/08/2003 (Rv. 566409 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul complessivo andamento della gestione della società - Attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori - Influenza sul dovere di vigilanza - Esclusione - Responsabilità personale di ciascuno degli amministratori - Limiti - Prova - Onere - Oggetto.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE
L'art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, a meno che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta vigilanza non potè essere esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)