Sez. 1 - , Sentenza n. 20827 del 08/04/2021 Cc. (dep. 26/05/2021) Rv. 281544 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale - Richiesta di revoca del provvedimento definitivo - Pericolosità cd. mista - Qualificazione della domanda come istanza di revocazione - Sussistenza - Conseguenze - Competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Competenza funzionale della Corte di appello - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, la domanda diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di confisca definitivo, nei casi di inquadramento del sottoposto nelle categorie di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione a quanto deciso dalla Corte cost. con sentenza n. 24 del 2019, va qualificata come domanda di revocazione ai sensi dell'art 28 del d.lgs. citato ed è rimessa alla competenza funzionale della corte di appello, e non invece a quella del giudice dell'esecuzione,
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)