Sez. 1, Sentenza n. 34027 del 01/10/2020 Cc. (dep. 01/12/2020) Rv. 279997 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale - Richiesta di revoca del provvedimento definitivo - Incompetenza del giudice dell'esecuzione - Ragioni - Qualificazione della domanda come istanza di revoca - Legittimità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, non sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla domanda di revoca del decreto definitivo con la quale si solleciti la verifica della permanenza della sua "base legale" in relazione all'inquadramento del sottoposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trattandosi di domanda qualificabile come richiesta di revoca della misura, disciplinata, anche con riferimento alla competenza, dagli artt. 11, quanto alle misure di prevenzione personali, e 28, quanto a quelle patrimoniali, del citato d.lgs.. (In applicazione del principio, la Corte, rilevando d'ufficio il vizio di incompetenza funzionale, ha annullato senza rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di revoca della confisca ed ha disposto la trasmissione degli atti alla competente corte di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)