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Sez. L, Sentenza n. 6769 del 10/07/1998 (Rv. 517107 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Impugnazione per motivi di diritto - Estensione della cognizione del giudice di appello anche agli elementi di fatto necessari per la produzione dell'effetto giuridico contestato - Sussistenza - Carenza di prova in ordine alle componenti del fatto - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517107-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Con l'impugnazione per motivi di diritto (in particolare: negazione dell'idoneità di un fatto a produrre l'effetto ad esso ricollegato dal giudice di primo grado) è devoluto al giudice di appello anche il potere di rilevare d'ufficio la carenza di prova in ordine alle componenti del fatto. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto che la deduzione da parte del datore di lavoro, con l'atto di appello, dell'impossibilità di fondare sulla normativa applicabile l'idoneità del lavoro straordinario a determinare il diritto al compenso nella misura rivendicata dal lavoratore consentiva comunque al giudice di secondo grado di rilevare la mancanza di prova delle prestazioni in contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)