Sez. L, Sentenza n. 6 del 02/01/2001 (Rv. 542915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Mancata contestazione con l'appello di fatti accertati dal giudice di primo grado - Giudicato interno - Configurabilità - Riesame da parte del giudice d'appello - Inammissibilità - Fattispecie relativa a contestazione in appello del solo nesso causale tra determinate mansioni e le infermità poste a base di domanda di equo indennizzo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Il giudice d'appello, in relazione al dovere, di cui all'art. 112 cod.proc.civ., di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda ed all'onere dell'appellante, di cui all'art. 434 cod. proc. civ., di proporre specifici motivi di appello, non può ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non abbia formato oggetto dell'appello, trattandosi di questione non devoluta al giudice di secondo grado ed essendosi conseguentemente formato sull'accertamento dei predetti fatti il giudicato interno. (Nella specie, in relazione a domanda di equo indennizzo da parte di dipendente delle Ferrovie dello Stato, questa società, nell'appellare la sentenza di riconoscimento della causa di servizio, aveva posto in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra le accertate modalità di espletamento delle mansioni e le infermità del lavoratore, ma non anche dette modalità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)