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Sez. 1, Sentenza n. 18080 del 25/07/2013 (Rv. 627328 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Natura di ausiliario del giudice - Esclusione - Provvedimento di liquidazione del compenso - Natura monitoria - Rimedi esperibili - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627328-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

L'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 cod. civ., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)