Sez. 3, Sentenza n. 1230 del 04/02/2000 (Rv. 533460 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento e condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. La "ratio" della norma va individuata, infatti, nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicati il quale non ricorre quando il possibile contrasto riguarda non il giudizio, ma soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)