Sez. 1, Sentenza n. 5082 del 26/05/1999 (Rv. 526655 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Secondo il testo dell'art. 295 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Fondamento e condizioni - Fattispecie - Promessa del fatto del terzo - Giudizio instaurato dal promissario contro il promittente per conseguire l'indennità ex art. 1381 cod.civ. - Giudizio instaurato dal promissario contro il terzo per ottenere l'accertamento dell'assunzione dell'obbligazione di compimento del fatto da parte del terzo - Pregiudizialità del secondo giudizio rispetto al primo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
L'art. 295 cod.proc.civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere (in base a tale principio la Suprema Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod.proc.civ. in un caso in cui, avendo una società citato in giudizio un istituto di credito per sentirlo condannare al pagamento di una somma a titolo di preteso indennizzo per avere promesso il fatto di un terzo (nella specie la vendita da parte dello stesso di azioni di società, alla quale detto terzo si era - a dire dell'attrice - impegnato, ricevendo un acconto) ed essendosi detto istituto costituito, contestando la propria qualità di promittente del fatto del terzo ed assumendo di essere con lui coobbligato, il tribunale adito aveva, su richiesta dell'istituto stesso, sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avanti ad altro tribunale fra la stessa società attrice ed il fallimento del terzo circa la sussistenza e la validità dell'impegno alla cessione delle azioni e l'effettivo esborso dell'acconto: ha osservato la Suprema Corte che nella specie la decisione su quel secondo giudizio era inidonea ad assumere forza vincolante in quello sospeso, in quanto il debito indennitario per la promessa del fatto del terzo, insorgendo per il solo mancato verificarsi del fatto stesso, prescindeva dall'esistenza dell'obbligazione del terzo verso la promissaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)