Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 15/09/1970 (Rv. 347347 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - PORTATA - RAPPORTO ASSICURATIVO CON LO INPS SOSPESO A SEGUITO DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORATORE AD ALTRO ENTE PREVIDENZIALE - RICHIESTA DELLA PENSIONE INPS DA PARTE DELLA VEDOVA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ART 37 DEL DPR N 818 DEL 1957 - PORTATA - RAPPORTO ASSICURATIVO CON LO INPS SOSPESO A SEGUITO DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORATORE AD ALTRO ENTE PREVIDENZIALE - RICHIESTA DELLA PENSIONE INPS DA PARTE DELLA VEDOVA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 37 del DPR n 818 del 1957 (che consente la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio determinata da situazioni obiettive impeditive), ha portata interpretativa e consacra un principio generale gia contenuto nella legislazione previdenziale pertanto, la vedova di un lavoratore, il cui rapporto assicurativo con l' INPS sia rimasto sospeso a seguito di sua iscrizione, per essere divenuto dipendente comunale, ad altro ente previdenziale, puo chiedere all' INPS la pensione di riversibilita, invocando la suindicata norma, qualora presso il nuovo ente non sia maturato il diritto alla prestazione e cio anche nel caso che la morte del lavoratore sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del detto art 37.*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)