Sez. U, Sentenza n. 7454 del 11/08/1997 (Rv. 506662 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Responsabilità del personale scolastico - Comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica - Danno cagionato dall'alunno medesimo a se stesso - Limitazione della responsabilità del personale docente ai casi di dolo o colpa grave - Sostituzione dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati - Presupposti.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il principio posto dall'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312 - che (superando la presunzione prevista dall'art. 2048 cod. civ. e dettando una disciplina speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 22 e 23 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati dello Stato che abbiano cagionato un danno ingiusto a terzi per dolo o colpa grave) limita la responsabilità del personale scolastico di ogni ordine e grado per il pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione in conseguenza del risarcimento dei danni in connessione con comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica ai soli casi di dolo o colpa grave e che (al secondo comma) prevede la << sostituzione >> dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti - si applica non soltanto all'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a terzi da un alunno soggetto a vigilanza, ma anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno medesimo a se stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)