Sez. 5, Sentenza n. 22180 del 03/09/2008 (Rv. 604449 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex art. 3 d.l. n. 564 del 1994 - Pagamento degli importi proposti dall'Ufficio - Conseguenze - Perfezionamento dell'accordo - Revocabilità della proposta - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
L'accertamento con adesione, previsto dall'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994, in forza del quale possono essere definite le obbligazioni tributarie sorgenti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994 mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici, si perfeziona, ex art. 6, comma 2, d.P.R. n. 177 del 1995 con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso. Ne consegue che, una volta che il contribuente ricevuta la proposta dall'Ufficio abbia versato l'importo stabilito, l'ufficio non può, per qualsiasi ragione, revocare la proposta stessa che si è ormai perfezionata mediante l'avvenuto pagamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 13/04/1995 num. 177 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)