Sez. U, Sentenza n. 12243 del 27/05/2009 (Rv. 608300 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza di non doversi procedere per prescrizione o amnistia - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Alle sentenze di non doversi procedere, perchè il reato è estinto per prescrizione o amnistia, non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicchè nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)