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Sez. 6, Sentenza n. 41133 del 30/09/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 260436 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Requisito della doppia punibilità - Condizioni - Trattamento sanzionatorio - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260436-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non rileva l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno, tale da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in comparazione. (Fattispecie relativa a m.a.e. emesso dalle Autorità rumene per l'esecuzione della pena di quattro mesi di reclusione per il reato di guida senza patente, in cui la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 7).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)