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Sez. 6, Sentenza n. 4538 del 01/02/2012 Cc. (dep. 02/02/2012) Rv. 251790 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Requisiti - Doppia punibilità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251790-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, escludendo la configurabilità del reato di truffa in relazione ad un m.a.e. richiesto dalle autorità rumene).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)