diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11598 del 13/03/2007 Cc. (dep. 19/03/2007) Rv. 235947 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Requisiti - Doppia punibilità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235947-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità, prevista dall'art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatta la suddetta condizione in relazione al mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per il reato di "tentato omicidio per omissione" - art. 212, comma primo cod. pen. tedesco - commesso da un automobilista, che dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, aveva omesso di soccorrere una persona ferita in modo grave, trattandosi di fattispecie corrispondente a quella prevista dall'art. 189, comma settimo, cod. strad.).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)